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Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni - Studio Associato Omnia
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Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni

Il Decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020 (c.d. “Decreto agosto”) ha previsto un’agevolazione fiscale legata alla rivalutazione dei beni di impresa, tra cui anche marchi, brevetti e altri asset intangibili.

Destinatari dell’agevolazione

L’agevolazione è ottenibile da:

  • Società di capitali
  • Società di persone
  • Enti commerciali residenti in Italia

che, nella redazione del bilancio, adottino i principi contabili nazionali.

A titolo meramente esemplificativo, sono escluse, quindi, le società quotate in Borsa, le banche, le società finanziarie, le assicurazioni e le società appartenenti a un gruppo che redige il bilancio secondo gli IAS/IFRS.

I soggetti agevolabili devono, inoltre, possedere beni materiali e/o immateriali nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019 anche se già completamente ammortizzati.

Beni rivalutabili

I beni rivalutabili secondo la normativa sono i seguenti:

Beni materiali ·         Fabbricati ad uso strumentale
·         Immobili ad uso abitativo
·         Terreni
·         Impianti e macchinari
·         Attrezzature
·         Altre immobilizzazioni tecniche
Beni immateriali ·         Marchi
·         Brevetti
·         Licenze
Immobilizzazioni finanziarie ·         Partecipazioni in società collegate o controllate
Beni in leasing (riscattati al 31 dicembre 2019)  

 

Misura dell’agevolazione fiscale

La normativa prevede che l’imposta da versare a seguito della rivalutazione sia solamente del 3% sul valore della rivalutazione stessa. Il versamento dell’imposta sostitutiva può anche essere rateizzato in tre anni. Gli ammortamenti calcolabili sul maggior valore del bene sono sempre deducibili ai fini fiscali.

La riserva a patrimonio netto che verrà generata dalla rivalutazione dovrà essere iscritta per un valore pari all’importo netto della rivalutazione.

 

Rivalutazione civilistica

È possibile anche effettuare la sola rivalutazione ai fini civilistici senza usufruire del trattamento fiscale agevolato. In questo caso, gli ammortamenti saranno indeducibili.

La riserva di patrimonio netto che si costituirà in questo caso dovrà essere calcolata come la differenza tra il valore della rivalutazione e il valore delle imposte differite.