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Bonus aggregazioni

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un’agevolazione fiscale (Bonus 2021) in materia di operazioni straordinarie d’impresa che si affianca a quella già presente (Bonus 2019) nel DL 34/2019, art. 11 (“Decreto Crescita”).

Il Bonus 2019 prevede il riconoscimento gratuito ai fini IRES e IRAP del maggior valore attribuito all’avviamento e ai beni strumentali, materiali e immateriali, derivante dall’allocazione del concambio di fusione o di scissione, oppure dai plusvalori dell’azienda conferita.

Il Bonus 2021 consente la trasformazione in crediti di imposta delle imposte anticipate relative alle perdite fiscali e alle eccedenze di ACE maturate nei periodi precedenti.

Da questa introduzione si intende come l’obiettivo della normativa sia quello di incentivare le società finanziariamente solide ad acquisire imprese con particolari problemi di redditività.

Beneficiari

Con riguardo ai soggetti che possono accedere al bonus fiscale secondo la normativa 2019 occorre distinguere tra:

  • Soggetti “di partenza”: possono essere società diverse dalle società di capitali, residenti o estere;
  • Soggetti “risultanti”: sono i soggetti individuati dall’73, c.1, lettera a) del TUIR, quindi necessariamente:
    • Società per Azioni
    • Società in Accomandita per Azioni
    • Società a responsabilità limitata
    • Società cooperative
    • Società di mutua assicurazione
    • Società Europea

La Legge di Bilancio 2021, invece, non contiene indicazioni circa i soggetti a cui si applica la normativa. Si ritiene, perciò, plausibile, in attesa di ulteriori chiarimenti, l’applicabilità secondo i criteri stabiliti dalla normativa 2019. Il Bonus 2021 non è richiedibile da soggetti in stato di dissesto, rischio di dissesto o stato di insolvenza.

Requisiti

I requisiti da rispettare per accedere alle agevolazioni sono:

  • Operatività: le imprese partecipanti all’operazione devono esercitare ed avere esercitato l’attività d’impresa in modo sostanziale nei due anni precedenti la data dell’operazione.

Tuttavia, le società risultanti dall’operazione possono anche essere di nuova costituzione, come specificato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al Bonus 2019. La medesima logica potrebbe essere estesa anche al Bonus 2021 nel solo caso di fusione in una nuova società mentre non è applicabile al caso di conferimento d’azienda.

  • Indipendenza: ai fini dell’applicabilità di entrambi i bonus è necessario che le imprese partecipanti all’operazione rispettino il requisito di indipendenza sostanziale al momento dell’operazione straordinaria e nei due anni precedenti. L’indipendenza viene accertata attraverso l’assenza delle seguenti fattispecie di controllo:
    • Controllo interno di diritto: disponibilità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria;
    • Controllo interno di fatto: disponibilità di un numero di voti tale da esercitare una influenza dominante all’interno dell’assemblea ordinaria;
    • Controllo esterno di fatto: esistenza di accordi contrattuali o di clausole nello Statuto di una società che esplicitamente attribuiscono ad altra società il potere di dirigerla e coordinarla.
  • Periodo: è necessario distinguere le tempistiche da rispettare per accedere alle due agevolazioni:
    • Bonus 2019: le operazioni devono essere effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022;
    • Bonus 2021: le operazioni devono essere deliberate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. La più importante novità introdotta dalla normativa 2021 riguarda il fatto che è possibile acquisire prima il controllo di una società (attraverso operazioni diverse da quelle in oggetto, e quindi con l’esclusiva possibilità di acquistare o conferire partecipazioni di controllo) e successivamente procedere con l’operazione di aggregazione. In questo caso le tempistiche da rispettare sono:
      • L’acquisizione del controllo deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021;
      • L’aggregazione deve essere giuridicamente efficace entro un anno dalla data di acquisto del controllo.

Funzionamento del Bonus 2019

Il Bonus 2019 consente il riconoscimento gratuito ai fini IRES e IRAP del maggior valore attribuito all’avviamento e ai beni strumentali, materiali e immateriali, derivante dall’allocazione del concambio di fusione o di scissione, oppure dai plusvalori dell’azienda conferita fino ad un valore massimo di 5 milioni di euro. Nel caso in cui i maggiori valori contabili superino questo limite, è possibile scegliere liberamente i beni a cui dare riconoscimento gratuito ed è possibile affrancare l’eccedenza con il pagamento delle imposte sostitutive del 12% o del 16%.

Il beneficio decade e il beneficiario è obbligato alla restituzione dello stesso nei casi in cui, nei quattro periodi di imposta successivi al perfezionamento dell’operazione (incluso il periodo nel quale si effettua l’operazione straordinaria):

  • Effettua ulteriori operazioni straordinarie: in queste sono incluse, oltre a quelle agevolabili oggetto della normativa, anche il conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento, lo scambio di partecipazioni mediante permuta o mediante conferimento oppure le operazioni straordinarie perfezionate tra soggetti residenti in Stati UE diversi.
  • Cede i beni per i quali ha beneficiato del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti.

Funzionamento del Bonus 2021

Calcolo del credito d’imposta

Il Bonus 2021 prevede la concessione di un credito di imposta pari alle imposte anticipate calcolate su:

  • Perdite fiscali riportate fino al periodo precedente rispetto al periodo di imposta nel quale l’operazione straordinaria acquisisce efficacia giuridica;
  • Eccedenze ACE non utilizzate fino al medesimo periodo.

Nei casi di acquisizione, fusione e scissione le società beneficiare sono tutte quelle coinvolte nell’operazione; al contrario, nel caso di conferimento d’azienda, rileva solo la società conferitaria. In ogni caso, l’agevolazione può essere applicata una sola volta, indipendentemente dal numero di operazioni straordinarie effettuate.

Per accedere al Bonus, le società che partecipano alla fusione devono rispettare le prescrizioni dell’art. 172, c. 7 del TUIR, ovvero:

  • Presentare, nell’esercizio precedente a quello in cui si delibera l’operazione, un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare di spese per prestazioni di lavoro subordinato e contributi superiori al 40% di quelli risultanti dalla media dei due esercizi precedenti;
  • Le perdite possono essere portate in diminuzione nel limite dell’ammontare del patrimonio netto dell’ultimo bilancio o, se inferiore, della situazione patrimoniale esclusi i conferimenti e versamenti dei due anni precedenti.

Il credito di imposta massimo agevolabile è calcolato come il 2% di:

  • Somma dell’attivo patrimoniale delle società partecipanti all’operazione, escludendo la società con il valore maggiore, nel caso di acquisizione, fusione o scissione;
  • Attività oggetto di conferimento d’azienda.

Uso del credito di imposta

Il credito di imposta è utilizzabile:

  • Per il 25% alla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria;
  • Per il 75% a partire dal primo giorno dell’esercizio successivo a quello in cui ha efficacia giuridica l’operazione.

Commissione

All’ottenimento del Bonus è richiesto il pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo del credito stesso. La commissione è versata:

  • Per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione;
  • Per il 60% entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo a quello in cui ha efficacia giuridica l’operazione.

Si segnala che tale commissione è deducibile dalle imposte sui redditi e dall’IRAP nella misura del 27,9% dell’importo.