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Credito di Imposta per i costi di quotazione delle PMI

E’ stato finalmente firmato il decreto sul credito d’imposta per i costi sostenuti dalle PMI nel processo di quotazione. In pillole il contenuto del decreto:

  • Agevolazione dedicata solo alle PMI che si quotano in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (es.AIM)
  • Sono ammissibili i costi di consulenza e di collocamento sostenuti nel processo di quotazione
  • Le spese devono essere attestate dal Collegio Sindacale, dal revisore o da un Dottore Commercialista ed esperto contabile.
  • Tetto massimo agevolabile per PMI pari a 500.000 nella misura massima del 50% dei costi agevolabili
  • Presentazione dell’istanza in modalità digitale a partire dal 1 ottobre dell’anno della quotazione sino al 31 marzo dell’anno successivo
  • Credito utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione.
  • Il credito d’imposta non è imponibile IRES e IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.
  • Il credito deve essere indicato nella dichiarazione del periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni successive fino a quella in cui si conclude l’utilizzo.
  • Non si applica il limite annuale di 700 mila euro per le compensazioni in F24 e non si applica il limite annuale di 250 mila euro per le compensazioni da indicare nel quadro RU.